C1330/13 - INCENTIVO PER LA CREAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO STABILI O DI LUNGA DURATA
UOMINI UNDER 30 E DONNE DI QUALUNQUE ETA'.
UOMINI UNDER 30 E DONNE DI QUALUNQUE ETA'.
Si comunica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 22 maggio 2013, rigettando una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lucca in ordine all’art. 19, comma 1, lettera c) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, nella parte in cui subordina l’accesso al trattamento di disoccupazione in favore degli apprendisti al concorso integrativo degli Enti bilaterali (problema, operativamente, per certi versi superato, con le nuove disposizioni in materia di ASpI, in vigore dal 1° gennaio 2013), ha affermato che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per un massimo di 90 giorni in caso di licenziamento o sospensione dell’attività per crisi occupazionali od aziendali, subordinato al “concorso” integrativo dell’Ente bilaterale non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dell’indennità, non presenta caratteri di incostituzionalità, in quanto il riferimento alla bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva presenta caratteristiche di incentivazione e non quella di provvidenze direttamente attribuibili ai lavoratori apprendisti.
Si comunica che, con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Si comunica che, con sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, la Corte Costituzionale, rigettando una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trani in ordine all’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001, nella parte in cui non prevede espressamente l’onere, a carico del datore di lavoro, di indicare il nome del lavoratore sostituito, ha affermato che il criterio di identificazione personale del prestatore sostituito risponde a criteri di trasparenza ma che non si può escludere, in presenza di realtà aziendali complesse (v. Cass., n. 10175 del 28 aprile 2010), la individuazione di criteri alternativi, rigorosamente oggettivi, tali da raggiungere lo stesso fine di trasparenza.
Si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, il Decreto 22 aprile 2013, con le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativamente all'estensione della platea dei lavoratori salvaguardati (terzo contingente).