C1328/13 - CONSULTA - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER GLI APPRENDISTI E FONDI BILATERALI
Si comunica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 22 maggio 2013, rigettando una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lucca in ordine all’art. 19, comma 1, lettera c) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, nella parte in cui subordina l’accesso al trattamento di disoccupazione in favore degli apprendisti al concorso integrativo degli Enti bilaterali (problema, operativamente, per certi versi superato, con le nuove disposizioni in materia di ASpI, in vigore dal 1° gennaio 2013), ha affermato che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per un massimo di 90 giorni in caso di licenziamento o sospensione dell’attività per crisi occupazionali od aziendali, subordinato al “concorso” integrativo dell’Ente bilaterale non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dell’indennità, non presenta caratteri di incostituzionalità, in quanto il riferimento alla bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva presenta caratteristiche di incentivazione e non quella di provvidenze direttamente attribuibili ai lavoratori apprendisti.