C1327/13 - CONSULTA - CONTRATTO A TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE
Si comunica che, con sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, la Corte Costituzionale, rigettando una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trani in ordine all’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001, nella parte in cui non prevede espressamente l’onere, a carico del datore di lavoro, di indicare il nome del lavoratore sostituito, ha affermato che il criterio di identificazione personale del prestatore sostituito risponde a criteri di trasparenza ma che non si può escludere, in presenza di realtà aziendali complesse (v. Cass., n. 10175 del 28 aprile 2010), la individuazione di criteri alternativi, rigorosamente oggettivi, tali da raggiungere lo stesso fine di trasparenza.