Lavoro e Previdenza

DIFFERIMENTO AL 1° MAGGIO DELL'INDENNITA' DI MANCATO RINNOVO


Il 18 dicembre 2012 è stato sottoscritto l'accordo che posticipa al 1° maggio 2013 l'erogazione dell'indennità per il mancato rinnovo del CCNL, che sarebbe scattata a gennaio, a fronte dell'impegno delle parti di rinnovare il contratto entro il prossimo mese di aprile. Si riporta, in allegato, il relativo accordo.

L'indennità è prevista dal CCNL nell'ambito di una procedura volta a favorire la conclusione delle trattative entro la scadenza del contratto, ossia il 31 dicembre 2012. L'indennità è pari al 40% dell'inflazione (corrispondente ad un importo stimabile di 22 euro mensili), che dopo 6 mesi passa al 60% (corrispondente ad un importo stimabile di 33 euro mensili).

Nell'accordo si è convenuto che qualora entro il mese di aprile non fosse sottoscritta l'intesa di rinnovo del CCNL, dal 1° maggio si dovranno corrispondere anche gli importi arretrati dell'indennità mensile. L'erogazione verrà corrisposta in due rate uguali con le retribuzioni di maggio e giugno 2013.

Claudia Nicolai - 0736 273212