Lavoro e Previdenza

In allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello  n. 32 del 19 ottobre 2012) in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti. In particolare, l’istante chiede se sia possibile per un’azienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge, far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.

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In allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello  n. 30 del 19 ottobre 2012) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 7, L. n. 289/2002 e successive modificazioni. In particolare, l’istante chiede se il trattamento corrispondente all’indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata di cui alla suddetta disposizione, ove concesso entro l’anno 2012, continui ad essere erogato anche dopo il 31 dicembre 2012 per la durata di 66 mesi; l’istante pone, altresì, la questione afferente alla disciplina applicabile ai lavoratori citati in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici.

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In allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello  n. 29 del 19 ottobre 2012) in merito alla corretta applicazione della L. n. 223/1991, per quanto attiene alla sussistenza dei limiti numerici necessari per l’attivazione, da parte di imprese esercenti attività commerciale con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di CIGS, della procedura di mobilità c.d. indennizzata.

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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota prot. 37/0018271/MA007.A001 del 12 ottobre 2012, con la quale risponde ad un quesito dell'Inail circa l'organo competente all'erogazione della sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva all'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, di cui al comma 3bis, articolo 35, Decreto Legislativo n. 276/2003.

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