L’INAIL, con circolare n. 56 del 12 ottobre 2012, ha risposto ad alcuni quesiti, relativamente alla concedibilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa nei confronti di assicurati i quali - titolari di rendita, consolidata dopo l’ultimo procedimento revisionale con postumi di grado inferiore al 100% (eventi antecedenti al 1° gennaio 2007) - hanno successivamente richiesto l’erogazione della suddetta prestazione per intervenuto aggravamento dell’invalidità.