Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 16 del 28/08/2017, relativa all'applicabilità, a decorrere dal 24 settembre 2017, della disposizione di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 in base alla quale, nei casi di Cigs per crisi aziendale e per riorganizzazione aziendale, possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro solo nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.