Con l’allegato messaggio n. 3358 del 10 agosto u.s., l'Inps ha confermato che a decorrere dal 1° settembre 2016 i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95 e smi, nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.