C2235/11 - RISPOSTA INTERPELLO - CONCILIAZIONE PRESSO LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE COSTITUITE PRESSO LE UNIVERSITA'
- può prevedere una procedura diversa da quella stabilita dall’art. 410 c.p.c. per il tentativo di conciliazione esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro;
- è sottoposta agli stessi criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per l’attività di certificazione. In particolare, si chiede se sia corretto ritenere che i medesimi criteri di cui agli artt. 76 e 77, D.Lgs. n. 276/2003, siano validi anche ai fini della funzione conciliativa svolta da tali Commissioni.