Si comunica che con una disposizione contenuta nell’art. 18, comma 2, della legge n. 111/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 98/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio 2011,il comma 10-bis dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’art. 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità.