C77/15 - RISOLUZIONE PER LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DA AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 12 gennaio 2015, ha risposto ad un quesito in merito alla applicabilità dell’art. 7 della L. n. 604/1066, alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi. Più in particolare viene richiesto quale disciplina trovi applicazione, tenuto conto che l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, indica che “le disposizioni di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991, non trovano applicazione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della L. n. 604/1966, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12“.