Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha esteso la possibilità della sospensione degli obblighi occupazionali riferiti all’assunzione di personale disabile, disciplinata dall’art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, alle ipotesi nelle quali il datore di lavoro, avvalendosi delle procedure incentivanti all’esodo, previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012, intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato.