Si rimette, in allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello n. 34 del 11 dicembre 2013) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991, nella parte in cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata Legge.