Si comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il 3° grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.