Si comunica che l'Inps risponde ad alcuni quesiti in materia di Assegno per il Nucleo Familiare legati all'introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall'anno 2012 (art. 13 D.L n. 201/2011) e che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

In particolare a fronte della richiesta se, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell'ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all'IRPEF, l'Istituto risponde che, per la disciplina dell'ANF, l'introduzione dell'imposizione lMU non determina alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

Pertanto, in merito alle richieste di ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).

Si riporta, in allegato, il relativo messaggio.

Claudia Nicolai - 0736-273212