L’art. 24 della legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 6 della legge n. 14/2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, nonché ai seguenti soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: