La Corte di Cassazione, sez. VI civile, Ordinanza del 6/2/2014 n. 2771 ha avuto modo di riconfermare come deve calcolarsi il risarcimento del danno spettante al promittente venditore (nel caso di specie di un capannone industriale) di fronte all’inadempimento della parte acquirente che ha manifestato, successivamente alla stipula del preliminare, l’intenzione di recedere dalle trattative essendo venuta meno la necessità di acquistare l’immobile suddetto.