Trasporti

La Corte di Lussemburgo ha emanato, in data 5-9-2014, la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto.


Il dispositivo ha analizzato le questioni sollevate dal TAR con riferimento al profilo della violazione delle regole di concorrenza. Sotto tale aspetto, i giudici hanno accolto in toto tutti gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle associate ricorrenti, stabilendo che il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi può essere inferiore a “costi minimi d’esercizio”, qualora determinati da un organismo “privato”, quale l’Osservatorio.

Pertanto, gli atti impugnati risultano contrari al combinato disposto tra l’articolo 101 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poichè restrittivi della concorrenza nel mercato interno.

Nello specifico, la Corte ha sancito che non risulta alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale. Sicurezza stradale che dovrebbe essere perseguita con le misure già in vigore, più efficaci e meno restrittive: il rispetto di disposizioni relative alla durata massima del lavoro settimanale, alle pause, ai riposi, al lavoro notturno e al controllo tecnico degli autoveicoli.

Presumibilmente tale conclusione dovrebbe essere valida, mutatis mutandis, sotto il profilo della violazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi e quindi risulterebbe anche applicabile alle tabelle adottate direttamente dal Ministero. Difatti, il MIT non è intervenuto sulla cd. “impostazione metodologica” – posta alla base dell’elaborazione dei “costi minimi” – dell’Osservatorio bensì si è limitato ad un adeguamento mensile degli stessi, prendendo a riferimento dei parametri predisposti da un organismo “privato”.

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni in seguito ad un maggior approfondimento del dispositivo.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

Con il Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2014 il Ministero dei Trasporti, conformandosi a quanto prevede la direttiva comunitaria 2003/59, ha definitivamente stabilito che la validità delle CQC rinnovate è pari a cinque anni dalla data del loro rinnovo (e non sette, come in un primo tempo indicato dal Decreto Dirigenziale del 6 agosto 2013).

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13.06.2012, del Decreto dirigenziale del 12 settembre 2012 e dell'11 dicembre 2013, è intervenuto nuovamente ad adeguare le tabelle sui costi d’esercizio limitatamente alla variazione del costo del gasolio, tenendo conto dell’ultima rilevazione disponibile (aprile 2014) del Ministero dello Sviluppo Economico ed anche della revisione del costo del lavoro come previsto nel CCNL del 1° agosto 2013.

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Il Dipartimento delle infrastrutture e trasporti ha emanato la Circolare n. 2083 del 20 giugno 2014, con la quale ha dettato istruzioni per disciplinare le modalità di inserimento delle prenotazioni delle operazioni tecniche e delle registrazioni degli esiti delle revisioni per uniformare su tutto il territorio nazionale la gestione delle revisioni, nell’ottica della semplificazione delle prenotazioni delle sedute in sede e fuori sede e della dematerializzazione della  documentazione da presentare agli sportelli MOT.

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