La Corte di Lussemburgo ha emanato, in data 5-9-2014, la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto.


Il dispositivo ha analizzato le questioni sollevate dal TAR con riferimento al profilo della violazione delle regole di concorrenza. Sotto tale aspetto, i giudici hanno accolto in toto tutti gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle associate ricorrenti, stabilendo che il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi può essere inferiore a “costi minimi d’esercizio”, qualora determinati da un organismo “privato”, quale l’Osservatorio.

Pertanto, gli atti impugnati risultano contrari al combinato disposto tra l’articolo 101 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poichè restrittivi della concorrenza nel mercato interno.

Nello specifico, la Corte ha sancito che non risulta alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale. Sicurezza stradale che dovrebbe essere perseguita con le misure già in vigore, più efficaci e meno restrittive: il rispetto di disposizioni relative alla durata massima del lavoro settimanale, alle pause, ai riposi, al lavoro notturno e al controllo tecnico degli autoveicoli.

Presumibilmente tale conclusione dovrebbe essere valida, mutatis mutandis, sotto il profilo della violazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi e quindi risulterebbe anche applicabile alle tabelle adottate direttamente dal Ministero. Difatti, il MIT non è intervenuto sulla cd. “impostazione metodologica” – posta alla base dell’elaborazione dei “costi minimi” – dell’Osservatorio bensì si è limitato ad un adeguamento mensile degli stessi, prendendo a riferimento dei parametri predisposti da un organismo “privato”.

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni in seguito ad un maggior approfondimento del dispositivo.

Paolo Zappasodi - 0736 273217