Per adeguare la normativa italiana alle disposizioni già in vigore in altri Stati dell'Unione Europea, con un decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri sono stati prorogati di due anni i termini per la partecipazione ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC e, di conseguenza, anche la validità della Carta di Qualificazione del Conducente ottenuta per documentazione (cioè senza corso iniziale e successivo esame di merito) viene prorogata per un identico periodo: