Fondo di garanzia - Richieste per finanziamenti bancari fino a 25.000 euro
L'ABI, con una lettera circolare (in allegato) ha comunicato che a partire da oggi, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale - MCC), consente l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro, di cui al Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto cd. "Liquidità").
Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l'ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.
Vi ricordiamo, a questo proposito, che il Decreto Legge n. 23/2020 prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”).
In allegato la Guida Operativa predisposta dal Gestore del Fondo per la presentazione - da parte di banche e confidi - delle richieste di garanzia sul portale del Fondo.
 
Credito d’imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Il Decreto Legge cd. "Cura Italia" riconosce alle imprese, solo per l’anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Il Decreto Legge cd. "Liquidità" ha esteso l'agevolazione anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e funzione del credito di imposta.

Credito d’imposta per investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia e nel Mezzogiorno
La Legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della Legge n. 160 del 2019) ha disposto le seguenti proroghe:
- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.
Dal 14 aprile 2020 è disponibile una nuova versione aggiornata del prodotto di compilazione CIM17, per consentire ai destinatari del credito d’imposta Mezzogiorno e del credito d’imposta sisma di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Sospensione finanziamenti ex art. 56 DL 18/2020 - I primi risultati
A circa un mese dall’emanazione del DL cd. "Cura Italia", la Task force composta da MISE, MEF, Banca d’Italia, MCC, ABI e gruppo CDP - appositamente costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 - ha comunicato i primi dati relativi alle moratorie dei finanziamenti.
Al riguardo, il comunicato stampa congiunto (disponibile al seguente link http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Moratoria-dei-prestiti-e-Fondo-di-Garanzia-per-le-Pmi-nelle-prime-2-settimane-oltre-660.000-adesioni-alle-nuove-misure/) segnala che sono oltre 660.000 le domande o comunicazioni giunte da parte di famiglie e imprese.
In particolare, sono circa 437.000 le domande o comunicazioni inviate dal mondo imprenditoriale e accolte dalle banche, per complessivi 58 miliardi di finanziamenti residui. In tale ambito le comunicazioni relative alla moratoria su prestiti e rate di mutuo sono riferite a importi per oltre 40 miliardi, mentre 4 miliardi riguardano i prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre.

Intrastat - Proroga scadenza presentazione telematica elenchi - 20 giugno 2020
A rettifica della nostra comunicazione del 21 marzo u.s. di pari oggetto, Vi evidenziamo che la Circolare n. 8/E emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 3 aprile 2020 chiarisce che la scadenza per la presentazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di febbraio 2020 è fissata per il 20 giugno 2020. Tale comunicazione rettifica quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Nota ADMUC/96781/RU del 20 marzo u.s, in cui la scadenza era prevista al 30 giugno 2020.

Voucher per consulenza in innovazione  - Nuovo termine sottoscrizione contratto di consulenza per i soggetti ammessi alle agevolazioni con decreto direttoriale 9 marzo 2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle misure previste dal DL 17 marzo 2020, n.18 (cd. "Cura Italia") ha specificato che le imprese a cui è stato concesso il voucher con decreto direttoriale 9 marzo 2020 devono sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica entro 60 giorni decorrenti dal termine del 15 aprile 2020 (ossia entro il 15 giugno 2020).
Il Decreto Legge "Cura Italia" all'articolo 103, comma 1, dispone infatti la sospensione, fino al 15 aprile 2020, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Registro marchi storici di interesse nazionale - Iscrizioni dal 16 aprile 2020
È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.
L’iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it
Per la presentazione dell’istanza è dovuto il pagamento del bollo di 15 euro.
Si ricorda che condizione necessaria per l’iscrizione è che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare.
L’Ufficio provvederà a verificare dette condizioni in un tempo massimo di 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato.
Il registro dei marchi storici di interesse nazionale è consultabile sulla banca dati dei depositi e dei titoli di proprietà industriale dell’UIBM.

Pedaggi - Presentazione delle domande di rimborso per il 2019
Il CC Albo degli autotrasportatori-MIT, con la delibera del 1° aprile 2020, n. 1 (GU n. 100 del 16.04.2020), ha disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali per l’anno 2019, data "l'eccezionalità della situazione attuale che richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti" dalle imprese.
Da sottolineare che la presentazione della domanda da parte delle imprese  di  autotrasporto  interessate non costituisce titolo per la corresponsione del rimborso; infatti, la delibera è esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi dei definizione del  procedimento e, pertanto, l'accettazione della domanda medesima, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi è soggetta al perfezionamento della citata  direttiva  ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella GU, nonché all’emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.
Con la delibera si dà, pertanto, avvio alla sola Fase 1 - prenotazione della domanda - che può essere effettuata dai soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come:
a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974;
e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 01.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
Qualora i richiedenti, che hanno prenotato la domanda, hanno utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
Per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è necessario utilizzare, a pena di irricevibilità, l’applicativo “PEDAGGI” presente sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi).
E’ necessario dapprima registrarsi allo stesso Portale (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti).
Riassumendo, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui si articola in due fasi:
 - fase 1 - prenotazione della domanda, dalle ore 9.00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.
 - fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda
Sarà possibile l’accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito domanda entro i termini perentori previsti dalla fase 1.
 
Paolo Zappasodi - 0736 273217