C2511/14 - TFR: IMPOSTA SOSTITUTIVA
La rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturata a partire dal 1° gennaio 2001 deve essere assoggettata ad un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%.
Il versamento di tale imposta deve essere effettuato in acconto entro il 16 dicembre di ogni anno e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.