A partire dall’anno 2012 il rimborso degli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione può essere richiesto entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (anziché entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare).

E’ pertanto previsto il rimborso trimestrale anziché annuale.

L’istanza di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel secondo trimestre 2014 (1° aprile - 30 giugno) deve quindi essere presentata entro il 31 luglio 2014.

A tal proposito, l’Agenzia delle dogane, con apposita nota, comunica che è disponibile sul proprio sito il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione relativa al 2° trimestre 2014.

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione il citato software consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in esame.

Il software in parola predispone un file con la dichiarazione di consumo che gli utenti interessati possono:

-    trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; in tal caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli Uffici delle Dogane;
-    presentare presso gli Uffici delle Dogane su un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta.

L’ammontare del beneficio è pari a € 216,58609 per mille litri di prodotto in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2014.

Tra i soggetti che possono fruire dell’agevolazione rientrano gli esercenti l’attività di autotrasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonn, purché comprovino i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia precisa inoltre che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016.

Si ricorda altresì che a decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da sconti su accise è escluso dal limite di 250.000 euro per la compensazione nel modello F24.

Paolo Zappasodi - 0736 273217