L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 10 maggio 2011 chiarisce che, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli art. 36-bis, DPR n. 600/1973 o art. 54-bis, DPR n. 633/71972, dal quale emerga l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la base su cui calcolare la riduzione delle sanzioni qualora il contribuente decida di avvalersi del ravvedimento operoso o di versare la sanzione ridotta entro 30 giorni dalla contestazione, è rappresentata dalla sanzione ordinaria dovuta nei casi di omesso versamento (30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).