In base all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all'articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del D.Lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito: