L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 42 del 9 novembre 2012, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della disposizione introdotta dal decreto sviluppo del mese di maggio 2011 con la quale sono stati esonerati dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6 del Dpr 605/1973.