L’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 introduce l’obbligo, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali, della forma scritta nonché la previsione di precisi termini nelle scadenze dei pagamenti.