L’Agenzia delle Entrate, con circolare N. 4 del 28/02/2012, ha fornito alcuni chiarimenti per l’applicazione del c.d. contributo di solidarietà e cioè l’imposta straordinaria del 3%, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 2013, a carico dei soggetti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, da applicarsi sulla parte eccedente tale importo.