La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011, ribadisce che con riferimento al corretto trattamento ai fini IVA del distacco di personale, l'art. 8, co.35 della L. n. 67/88 deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell'IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.