L’art 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve sommare tutte le retribuzioni ordinarie e le mensilità aggiuntive, nel loro valore imponibile, corrisposte nell'anno ed applicare al totale così ottenuto le aliquote corrispondenti agli scaglioni "annui" di reddito, determinando in tal modo l'imposta lorda annua.