La Regione Marche con una nota comunica che, in base all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28, per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ‐ legge finanziaria 2005) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” - v. circolare Confindustria Prot. n. 3211/2011), s' intende determinata, rispetto all'aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito: