C319/19 - CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O SOGGETTI EQUIPARATI - OBBLIGO INFORMATIVA
L'articolo 1, commi 125 - 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 ha previsto che le imprese che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere per un importo pari o superiore a 10.000,00 euro da parte di:
- pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs 2013/33;
- società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate,
- società a partecipazione pubblica comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
- società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate,
- società a partecipazione pubblica comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.
Come confermato anche dal Consiglio di Stato (parere n. 1449/2018), le imprese applicheranno per la prima volta la disposizione con la predisposizione dei bilanci dell’esercizio 2018.
Infine Vi segnaliamo che l’articolo 3-quater, comma 2, del decreto legge n. 135/2018 (decreto semplificazioni) ha previsto la possibilità per le imprese di non indicare nella nota integrativa gli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato facendo un espresso rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Paolo Zappasodi - 0736 273217