C1026/18 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - CHIARIMENTI
Vi ricordiamo che per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), i soggetti interessati dovranno presentare entro il 22 ottobre 2018 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:
- la "Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta" per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 dovrà essere, invece, presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.
Vi evidenziamo, inoltre, che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una delle FAQ pubblicate nel proprio sito internet, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle spese ammissibili al credito d'imposta.
In particolare il Dipartimento ha specificato "che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento. Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo - normalmente evidenziabile - non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta".
Paolo Zappasodi - 0736 273217