C11/17 - PUBBLICITA’ NEL REGISTRO IMPRESE DEGLI ATTESTATI DI AVVENUTA FORMAZIONE PER INSTALLATORI DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
La pubblicità nel registro delle imprese dell’ottenimento di attestati di avvenuta formazione per installatori di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 28/2011, è facoltativa.