Facciamo seguito alla circolare Confindustria Prot. n. 2347/2014, per ricordare che la legge n. 116 dell’11 agosto 2014 con la quale sono state approvate, fra l’altro, alcune “disposizioni urgenti per contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche”, prevede la rimodulazione della tariffa incentivante spettante agli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dispone che entro il prossimo 30 novembre le imprese coinvolte comunichino quale tipo di opzione intendono adottare fra le seguenti:

 

 

Opzione a)
prevede che la tariffa sia erogata “per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione” indicata nella tabella di seguito riportata:

Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell’incentivo
12
25%
13
24%
14
22%
15
21%
16
20%
17
19%
18
18%
Oltre 19
17%


Opzione b)
stabilisce che, “fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura”.
Le percentuali di rimodulazione sono quelle stabilite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014, determinate in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi.

Opzione c)
prevede che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa sia ridotta di una quota percentuale dell’incentivo spettante alla data del 1° gennaio 2015, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti modalità:

Percentuale di riduzione Potenza nominale impianto
6%
200 kW < P < 500 kW
7%
500 kW < P < 900 kW
8%
P > 900 kW


La scelta dell’opzione potrà essere effettuata dai Soggetti Responsabili dalle ore 8.00 del 4 novembre alle ore 23.00 del 30 novembre prossimo, esclusivamente attraverso l'applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE.

Precisiamo infine che in caso di mancata comunicazione dell’opzione da parte del Soggetto Responsabile entro i termini indicati, il GSE applicherà la rimodulazione descritta alla precedente opzione c), così come espressamente stabilito dalla normativa.