Premessa
Negli ultimi anni, il legislatore ha rafforzato la tutela dei privati a fronte di ritardi e inefficienze nella conclusione dei procedimenti amministrativi, intervenendo anche sul regime di responsabilità dei funzionari pubblici.
In particolare, sono stati ampliati gli strumenti di tutela giurisdizionale (class action, danno da ritardo) e introdotti nuovi meccanismi di tipo amministrativo, che possono garantire la tutela del privato nei confronti dei poteri pubblici, nonché avere un effetto di deterrenza per le PA inefficienti.
Di seguito, l’illustrazione delle caratteristiche principali di alcuni strumenti di recente introduzione che, peraltro, recepiscono diverse proposte di Confindustria.
1. Poteri sostitutivi
L’art. 1 del Decreto Semplifica-Italia (DL n. 5/2012) ha esteso a tutti i procedimenti amministrativi la possibilità di attivare il meccanismo dei poteri sostitutivi in caso di inerzia della PA (art. 2, commi 9-bis e 9-quater della legge n. 241/1990).
Si tratta di uno strumento interno all’amministrazione, che consente di superare le inadempienze dei funzionari pubblici e garantire una risposta alle istanze dei privati.
In particolare, il nuovo art. 2, co. 9-ter della legge n. 241/1990 prevede che, decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo, il privato possa rivolgersi al responsabile dei poteri sostitutivi, affinché questi definisca la procedura entro la metà del termine originariamente previsto. A tal fine, il responsabile può direttamente adottare il provvedimento finale ovvero nominare un commissario ad acta.
Il responsabile è individuato nel soggetto designato dall’organo di governo di ciascuna amministrazione e indicato sul relativo sito istituzionale.
In caso di omessa designazione del responsabile dei poteri sostitutivi, questi si considerano attribuiti al dirigente generale dell’amministrazione o, in mancanza di tale figura, al dirigente preposto all’ufficio o, in mancanza anche di questo, al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione (art. 2, co. 9-bis della legge n. 241/1990).
2. Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
L’art. 28 del Decreto “del fare” (DL n. 69/2013), in vigore dal 21 agosto 2013, ha introdotto una forma di indennizzo, che la PA è tenuta a versare al privato per la mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini stabiliti.
Si tratta di un ulteriore strumento volto a riconoscere al privato un equo ristoro per il ritardo della PA, nonché a deflazionare il contenzioso davanti al giudice amministrativo. Inoltre, l’indennizzo può svolgere una funzione di deterrenza nei confronti dei funzionari inerti.
In particolare, l’indennizzo può essere richiesto solo nell’ambito dei procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa (co. 1 e 10):
· iniziati su istanza di parte, successivamente al 21 agosto 2013;
· nei quali la PA ha l’obbligo di pronunciarsi. Restano, pertanto, esclusi i casi di silenzio qualificato e i concorsi pubblici.
In proposito, occorre ricordare che le informazioni relative alle modalità per conseguire l’indennizzo devono essere indicate nella comunicazione di avvio del procedimento e pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione (co. 8).
Per ottenere l’indennizzo, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, il privato è tenuto a rivolgersi al titolare dei poteri sostitutivi (co. 2).
Il responsabile dei poteri sostitutivi può:
· concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto, oppure
· liquidare l’indennizzo. In questo caso, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro.
Nel caso in cui anche il responsabile sia inadempiente, l’interessato può presentare ricorso avverso il silenzio dinanzi al giudice amministrativo, pagando un contributo unificato ridotto alla metà. In questo caso, il ricorrente può chiedere anche la liquidazione dell’indennizzo (co. 3, 4 e 5).
La condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo è comunicata alla Corte dei Conti e al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento (co. 7).
Infine, si ricorda che l’attuazione delle disposizioni relative all’indennizzo è oggetto di un monitoraggio di 18 mesi, anche al fine di correggere possibili criticità ed eventualmente estendere lo strumento ai procedimenti amministrativi attualmente esclusi (co. 12).
3. Ulteriori strumenti per assicurare il rispetto dei termini procedimentali
Le recenti novità si inseriscono in un quadro normativo che negli anni, a partire dalla legge n. 241/1990, ha portato a rafforzare gli strumenti di tutela del privato in caso di inerzia della PA. Ciò è avvenuto attraverso la previsione di meccanismi volti a responsabilizzare i funzionari pubblici e a garantire il rispetto dei termini procedimentali.
In particolare, si segnalano:
· la previsione della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei funzionari per mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo (art. 2, co. 9 della legge n. 241/1990);
· l’inclusione tra i criteri di valutazione delle performance individuali del rispetto dei termini procedimentali (art. 2, co. 9 della legge n. 241/1990);
· la trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato che accolgono i ricorsi proposti avverso il silenzio della PA (art. 2, co. 8 della legge n. 241/1990);
· l’obbligo di indicare nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza del privato il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato (art. 2, co. 9-quinquies della legge n. 241/1990);
· l’obbligo del titolare dei poteri sostitutivi di comunicare - senza indugio - il nominativo del soggetto a cui è imputabile il ritardo, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti (art. 2, co. 9-bis della legge n. 241/1990);
· l’obbligo del titolare dei poteri sostitutivi di comunicare annualmente all’organo di governo i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge, ai fini del monitoraggio delle attività degli uffici e per l’adozione di eventuali misure organizzative necessarie a superare tali situazioni di malfunzionamento (art. 2, co. 9-quater della legge n. 241/1990).
Paolo Zappasodi - 0736 273217