Il 1° febbraio 2012 sono tornate ad essere sanzionabili le operazioni commesse in violazione del nuovo limite di 1.000 euro alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, prescritto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, art. 49, come modificato dall’art. 12 del decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011).