C703/16 - PROGETTAZIONE - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEGLI EDIFICI: SBLOCCATI 145 MILIONI DI EURO DEL FONDO

Sono state sbloccate le risorse relative alla sesta annualità (2015) del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo.

Lo stanziamento, pari a 145,1 milioni di euro, verrà speso secondo la disciplina contenuta nell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 9 maggio 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016).
 
Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi:
 
a) Indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;
 
b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica.
Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota destinata agli interventi di cui alle presenti lettere b) e c), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. 
E’ anche consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza. Nei casi di edifici di interesse storico e vincolati, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti;
 
c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
 
d) Interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico.
 
 Agli interventi strutturali di cui alle lettere b) e c), definiti agli articoli da 8 a 13 dell’Ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziate: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a 124 milioni di euro sui 145,1 disponibili.
 
I contributi sono assegnati alle Regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati.
Le risorse saranno distribuite tra le Regioni in proporzione al rischio sismico, sulla base dell’indice medio di rischio sismico, elaborato secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2 all’Ordinanza.
 
I contributi sono destinati ad edifici o opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" è maggiore o uguale a 0,125g (vedi l’elenco di cui all’Allegato 7 dell’Ordinanza). Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.
 
Interventi su edifici privati
Agli interventi su edifici privati, di cui alla tipologia c), ogni Regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato. Non possono essere finanziati edifici o opere, di proprietà sia pubblica che privata, che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 21 maggio 2016, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l’assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari.
 
I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lettera c) sono i proprietari degli edifici.
 
Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato nell’Albo pretorio e nel sito web istituzionale del singolo Comune destinatario dei finanziamenti.
 
Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall’affissione/pubblicazione del Bando nell’Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell’allegato 4 all’Ordinanza.
 
Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato 3 all’Ordinanza.
 
I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.
 
Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza.
 
Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
 
I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza.
 
L’importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza, è così stabilito:
- Rafforzamento locale: 100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- Miglioramento sismico: 150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.  Solo in questo caso il contributo non è riservato ai soli interventi sulle parti strutturali.
I contributi sono concessi dalle Regioni o dai Comuni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore e l’ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell’allegato 6 all’Ordinanza.
 
Interventi su infrastrutture ed edifici pubblici
Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all’articolo 8 dell’Ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle Regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei Comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.
 
Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica; quota calcolata come da procedura indicata all’articolo 10 dell’Ordinanza.
 
Il costo convenzionale di intervento, inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:
- Rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- Miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Alessandra Giacomini - 0736 273208