Lavoro e Previdenza

In allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello n. 10 del 8 marzo 2013) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. In particolare, l’istante chiede se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

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In allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello n. 11 del 8 marzo 2013) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, gli istanti chiedono quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.

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In allegato, la risposta d'interpello della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con interpello n. 9 del 8 marzo 2013) in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex di pendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 11 marzo 2013, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

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