Lavoro e Previdenza

Si comunica che la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alle “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere". L'accordo - sottoscritto in data 20 febbraio 2014 - ha previsto alcune modifiche al percorso formativo che deve garantire ai giovani, durante l’esperienza del contratto di apprendistato, una effettiva formazione.

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Si comunica che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2014, la rivalutazione, per l'anno 2014, della misura degli assegni e dei requisiti economici, per il nucleo familiare numeroso e per la maternità. La variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014).

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L'Inail, con la nota n. 1123 del 13 febbraio 2014, comunica che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (“sistema PCC”) gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze sono operative le funzionalità per il Durc in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012.

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Si comunica che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito della DRL del Veneto, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, stabilisce che in fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di lavoro di retribuire un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il valore venga iscritto nel Libro Unico del Lavoro (c.d. "fuori busta") deve essere applicata, prioritariamente, la sanzione prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953 e che stabilisce: "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione". Detta norma, quindi, prevale su quella prevista dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2003 secondo la quale "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ....".

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