C2131/11 - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
NOTA DI COMMENTO DELL'ACCORDO DEL 20 LUGLIO
NOTA DI COMMENTO DELL'ACCORDO DEL 20 LUGLIO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2011 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio scorso, emanato in attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 29 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 (c.d “manovra estiva”), sono temporaneamente sospese le iscrizioni per i soggetti autorizzati all’intermediazione dall'art. 6 del Decreto Legislativo 276/03.
Lavorazioni a catena
Il Ministero del lavoro non ha fornito i chiarimenti, più volte richiesti, da Confindustria, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 67/2011 (e, in particolare, sull'ampiezza della definizione normativa di lavoro a catena). A questo proposito, va ricordato che l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 67/2011, nel definire il lavoro a catena, fa riferimento, tra l'altro, all'art. 2100 del codice civile e ad alcuni caratteri del processo produttivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2011, il Decreto interministeriale 22 giugno 2011 con la definizione fondi (ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), per la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni.