Lavoro e Previdenza

L'INAIL, con la circolare n. 58 del 20 dicembre 2011, informa che, in base alla modifica del  tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema (ex TUR), a decorre dal 14 dicembre 2011:

- l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori è al 7,00%;
- l'interesse dovuto per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è al 6,50%.

La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione:

- presentate a partire dal 14 dicembre 2011;
- presentate in data anteriore al 14 dicembre 2011 a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione e che abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 14 dicembre 2011 o successiva.

Si allega la relativa circolare.

Claudia Nicolai - 0736 273212

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota operativa prot. n. 0006154 del 20 dicembre 2011, con la quale fornisce chiarimenti operativi circa il rispetto delle recenti novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011 - e riguardanti l'esercizio dell'attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati in base alla formulazione del nuovo articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 29 della legge n. 1111/2011.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

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