Lavoro e Previdenza

L'INPS, con il messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012, comunica che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

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Dal 18 luglio 2012 i datori di lavoro, aventi i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, della Legge n. 300/1970, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovranno avviare una procedura conciliativa dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, presso la DTL di competenza, di cui all’articolo 410 c.p.c..

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