Fisco e Tributi

A partire dall’anno 2012 il rimborso degli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione può essere richiesto entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (anziché entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare). E’ pertanto previsto il rimborso trimestrale anziché annuale.

L’istanza di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel secondo trimestre 2013 (1° aprile – 30 giugno) deve quindi essere presentata entro il 31 luglio 2013.

A tal proposito, l’Agenzia delle dogane, con apposita nota, comunica che è disponibile sul proprio sito il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione. In particolare, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione, il software consente l’apertura della precedente istanza ed il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché le targhe dei veicoli.

L’ammontare del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2013.

Tra i soggetti che possono fruire dell’agevolazione rientrano gli esercenti l’attività di autotrasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonn., purchè comprovino i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia precisa inoltre che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.

Si ricorda altresì che a decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da sconti su accise è escluso dal limite di 250.000 euro per la compensazione nel modello F24.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto MEF 23 maggio 2013 (G.U. n. 126 del 31 maggio 2013 – S.O. n. 44) con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, per il periodo d’imposta 2012.

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I datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio ai dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale ad un Centro autorizzato (Caf), a professionisti abilitati o al datore di lavoro medesimo, per tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni presentate con il modello 730/2013 (relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2012), evidenziati nei prospetti di liquidazione 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati (o, in caso di assistenza diretta, nei prospetti 730-3).

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