Fisco e Tributi

Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.

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Scadenza 31 ottobre 2013.


Con la nota n. 111659 del 27 settembre 2013, l’Agenzia delle Dogane ricorda che, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2013.

Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziadogane.gov.it → In un click → Accise
→ Benefici per il gasolio autotrazione 3° trimestre 2013), che consente – aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente – il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché quelli relativi alle targhe dei veicoli i cui consumi sono ammessi al rimborso.

Possono fruire dell’agevolazione le imprese con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 ton, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Il beneficio è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio, in relazioni ai consumi del trimestre interessato.

Si ricorda che la dichiarazione va consegnata – assieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, pen drive) – al competente Ufficio delle Dogane, e che in luogo del rimborso è possibile procedere a compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6740).

Come già in precedenza, inoltre, le imprese possono inviare le dichiarazioni anche mediante il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

L’Agenzia rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2013 possono essere compensati fino al 31 dicembre 2014.

Entro il 30 giugno 2015, invece, dovranno essere presentate le istanze di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione all’Anagrafe tributaria della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) effettuate dal 1° gennaio 2012.
Il provvedimento recepisce le novità legislative introdotte nel corso del 2012 e prevede una riduzione e una semplificazione degli adempimenti come emerse anche dal confronto con le associazioni di categoria.

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