Fisco e Tributi

Dal 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dal decreto sul federalismo fiscale del 2011 recentemente modificato dal decreto “c.d. istruzione”, sono state introdotte rilevanti novità alla disciplina relativa all’imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale e alle altre imposte indirette aventi per oggetto i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della facoltà di modificare la misura degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato (di durata non superiore ai dodici mesi) e del tasso di inflazione registrato nell'anno, ha disposto la diminuzione dal 2,5% all’1% del saggio relativo a tali interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

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Le tabelle elaborate dall’ACI riportanti i costi chilometrici per l’anno 2014 da utilizzare per il calcolo della retribuzione in natura (fringe benefit) che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti, per fini aziendali e personali, di autovetture, autoveicoli per trasporti promiscui (persone e cose), motocicli e ciclomotori sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 23/12/2013.

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Con la circolare n. 34/E 21 novembre 2013 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate fornisce i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pp.aa., come contributi o corrispettivi, al fine di tracciare il confine tra le due tipologie di pagamenti laddove non siano immediatamente riconducibili al quadro normativo di riferimento.

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Con apposito decreto legge il Consiglio dei Ministri ha introdotto disposizioni concernenti l’aumento e la proroga degli acconti Ires e l’abolizione della seconda rata dell’Imu.


In sintesi, il decreto stabilisce

ACCONTI D'IMPOSTA DEI SOGGETTI IRES
Il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti dovuti dai soggetti Ires per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, in scadenza al 2 dicembre 2013, viene prorogato al 10 dicembre 2013, ovvero per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

Il decreto in esame interviene inoltre sui termini della "clausola di salvaguardia" che nello scorso mese di ottobre aveva stabilito, in caso di andamento delle entrate non compatibile con gli obiettivi di maggior gettito, l'aumento della misura degli acconti Ires e Irap nonché delle accise, da attuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A tal proposito viene stabilito che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può emanare il citato decreto entro il 2 dicembre 2013, anziché entro novembre, aumentando la misura degli acconti Ires e Irap dovuti per i due periodi d'imposta 2013 e 2014 e le accise con efficacia posticipata al 1°gennaio 2015.

Tale decreto ha pertanto previsto l’ulteriore incremento degli acconti dell’Ires e dell’Irap dei soggetti Ires di 1,5 punti percentuali e quindi, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la percentuale di tali acconti rimane stabilita nella misura del 102,5%.

Per il periodo d’imposta successivo, e cioè quello in corso al 31 dicembre 2014, la misura viene fissata al 101,5%.

Con riferimento agli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa la misura degli acconti Ires e Irap relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 è fissata al 130% (128,5% stabilito dal decreto legge incrementato dell’1,5% stabilito dal decreto del Mef), mentre per il periodo d’imposta successivo la misura è fissata al 101,5%.

Per i medesimi soggetti viene inoltre introdotta un’addizionale Ires dell’8,5%.

IMU
Per l’anno d’imposta 2013 viene abolita la seconda rata dell’Imu relativa a:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- immobili assegnati al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- fabbricati rurali ad uso strumentale

L’agevolazione non si applica ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi da quelli sopraelencati.

Per gli immobili esclusi dall'Imu dovrà in ogni caso essere versato entro il 16 gennaio 2014 il 40% della differenza tra il tributo calcolato secondo l’aliquota standard prevista dalle norme statali (pari al 4 per mille) e quella deliberata dal Comune, qualora stabilita in misura superiore a tale percentuale.

Paolo Zappaasodi - 0736 273217