Gli acconti d’imposta relativi al 2014 devono essere calcolati e versati secondo le seguenti percentuali:
- per le persone fisiche in misura pari al 100% dell’imposta relativa all’anno precedente con riguardo sia all’Irpef che all’Irap;
- per le società di persone in misura pari al 100% dell’Irap relativa all’anno precedente;
- per le società di capitali in misura pari al 101,5% dell’imposta relativa all’esercizio precedente con riguardo sia all’Ires che all’Irap.
Per le persone fisiche risulta inoltre dovuto l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura del 30% dell’imposta calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da considerare è quella deliberata per l’anno 2014 qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20 dicembre 2013, ovvero quella vigente per l’anno 2013 in caso di pubblicazione successiva a tale data.
Con riferimento alle persone fisiche che optano per l’applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione risulta dovuto l’acconto di tale imposta da calcolare nella misura del 95% dell’imposta relativa all’anno precedente.
Sempre con riferimento alle persone fisiche, risulta altresì dovuto l’acconto dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziare all’estero (Ivafe) nella misura del 100% dell’imposta relativa all’anno precedente.
L’acconto non dovrà essere versato se l’imposta su cui calcolare l’acconto non supera euro 51,65 relativamente all’Irpef, all’Irap, alla cedolare secca, all’Ivie e all’Ivafe con riguardo alle persone fisiche e all’Irap con riguardo alle società di persone o non supera euro 20,66 relativamente all’Ires e all’Irap delle società di capitali.
I versamenti d’acconto di Irpef, Irap, Ires, cedolare secca, Ivie e Ivafe devono essere effettuati in due rate di cui la prima pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto e la seconda pari alla differenza; la prima rata non è dovuta se il versamento da effettuare non supera 103,00 euro.
L’acconto dell’addizionale comunale Irpef deve essere versato in un’unica rata.
L’importo degli acconti deve essere arrotondato al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non derivano da una dichiarazione fiscale ma che vengono indicati direttamente nel modello F24.
Il versamento della prima rata dell’acconto nonché del saldo relativo all’anno precedente da parte delle persone fisiche (per Irpef, Irap, cedolare secca, Ivie e Ivafe), delle società di persone (per Irap) e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (sia per Ires che per Irap) deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014 e quello della seconda o unica rata dell’acconto entro il 1° dicembre 2014 (in quanto il 30 novembre cade di domenica).
Il versamento dell’acconto dell’addizionale comunale Irpef nonché del saldo relativo all’anno precedente deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014.
La prima rata degli acconti d’imposta, ivi compreso l’acconto dell’addizionale comunale, e i saldi relativi all’anno precedente possono essere versati anche entro il 16 luglio 2014 con una maggiorazione dello 0,40%.
E’ altresì prevista la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di prima rata degli acconti d’imposta e dei saldi relativi all’anno precedente fino ad un numero massimo di sei rate o di sette rate per le persone fisiche non titolari di partita Iva. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo per il periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda e sugli importi da versare con le rate successive gli interessi dello 0,33% mensile in misura forfettaria a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta ma versati separatamente.
Nel caso di previsione di minore imposta per l’anno di competenza, rimane ferma la possibilità di calcolare l’acconto sulla base di tale minore imposta, ferma restando l’applicazione delle relative sanzioni in caso di errate previsioni che determinino versamenti inferiori al dovuto.
In sede di calcolo degli acconti occorrerà altresì valutare la presenza di disposizioni che impongano di rideterminare l’imposta relativa all’anno precedente per considerare agevolazioni o modifiche della base imponibile.
I codici tributo da utilizzare per il versamento degli acconti d’imposta avvalendosi del modello di pagamento F24 sono i seguenti:
- 4033 Irpef acconto prima rata;
- 4034 Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3843 Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - Acconto;
- 2001 Ires acconto prima rata;
- 2002 Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3812 Irap acconto prima rata (sia per persone fisiche che società di persone e di capitali);
- 3813 Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione (sia per persone fisiche che società di persone e di capitali);
- 1840 cedolare secca locazioni acconto prima rata;
- 1841 cedolare secca locazioni acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato acconto prima rata;
- 4045 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato acconto prima rata;
- 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
I codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti a saldo delle imposte derivanti dalle dichiarazioni unificate dei redditi e Irap sono i seguenti:
- 4001 Irpef saldo;
- 3801 Addizionale regionale all’Irpef;
- 3844 Addizionale comunale all’Irpef saldo - Autotassazione - Saldo;
- 2003 Ires saldo;
- 3800 Irap saldo;
- 1842 cedolare secca locazioni saldo;
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato saldo;
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato saldo.
Nel caso di versamento rateizzato delle imposte, i codici di versamento degli interessi sono i seguenti:
- 1668 Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili - Sezione erario;
- 3857 Interessi pagamento dilazionato - Autotassazione - Addizionale comunale all’Irpef;
- 3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali.
Paolo Zappasodi - 0736 273217