Fisco e Tributi

La normativa Iva nazionale prevede, all’art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, il regime di non imponibilità per le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente (c.d. esportazioni indirette), a condizione che i beni fuoriescano dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cliente dei beni stessi.

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A partire dal 1° gennaio 2015, in applicazione della direttiva 2008/CEE, le prestazioni di e-commerce (c.d. commercio elettronico diretto), di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese nei confronti di privati consumatori domiciliati o residenti nella UE, saranno assoggettate ad Iva nel Paese in cui è stabilito il committente, anziché in quello del prestatore.

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Facciamo seguito alla circolare Confindustria Prot. n. 2210/2014, per ricordare che è diventata operativa la compensazione, da effettuare a partire dal 10 ottobre 2014, fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 marzo 2014.

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Con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, l’Agenzia delle entrate definisce le regole per il rilascio del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alle fonte, le imposte sostitutive e l’IRAP, qualora gli importi siano superiori ad 15 mila euro (art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013).

Sono legittimati al rilascio del visto di conformità:

- i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf imprese, limitatamente ai soggetti nei confronti dei quali già svolgono l’attività di assistenza fiscale, (le imprese soggette all’IRES non tenute alla nomina del collegio sindacale, soggetti all’applicazione degli studi di settore);
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla CCIAA
Come già previsto in materia di compensazione dei crediti IVA, per le società sottoposte al controllo contabile ai sensi del codice civile il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali attestano l’esecuzioni dei controlli sui crediti utilizzati in compensazione.

La circolare illustra gli adempimenti cui sono tenuti i professionisti interessati al rilascio del visto di conformità (presentazione di apposita comunicazione alla DRE competente per domicilio fiscale, polizza assicurativa a garanzia del contribuente, ecc..) riprendendo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 57/2009 con riferimento al visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA.

Resta confermata la regola in forza della quale i professionisti possono rilasciare il visto di conformità anche per le dichiarazioni e le scritture contabili tenute da un altro professionista, il quale non può apporre il visto di conformità.

L’Agenzia conferma che i controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Inoltre, i professionisti autorizzati sono chiamati a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazioni dei redditi e le risultanza contabili.

Pertanto i controlli richiesti per il rilascio del visto di conformità non comportano valutazioni di merito, ma solo il controllo formale in ordine alle componenti positive e negative relative all’attività di impresa/professionale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In analogia ai criteri dettati ai fini IVA, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi, seguendo la check list contenuta nell’allegato A della circolare n. 28, cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

L’Agenzia precisa che il superamento della soglia di 15 mila euro, oltre la quale scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità, deve intendersi riferita alle singole tipologie di crediti e non alla loro somma complessiva, viceversa, l’utilizzo in compensazione di un solo credito di entità superiore a tale soglia fa scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità su tutta la dichiarazione.

Si precisa che l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti di imposta, il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi.

A titolo esemplificativo sono esclusi i crediti aventi natura strettamente agevolativa (credito di imposta per gli autotrasportatori, credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, credito di imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli), mentre è soggetto al visto il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

L’Agenzia precisa che, al fine dell’individuazione dei crediti per i quali sorge l’obbligo di apposizione del visto di conformità, non ha rilevanza che il credito di imposta sia utilizzabile in compensazione orizzontale senza limiti di importo.

Nelle ipotesi di cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del gruppo, il soggetto cedente dovrà apporre il visto sulla dichiarazione dalla quale risulta la cessione di un credito di importo superiore ai 15 mila euro, mentre il soggetto cessionario dovrà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Con riguardo alle cessioni di eccedenze IRES generate nell’ambito del regime di tassazione del consolidato nazionale, viene chiarito che il soggetto tenuto all’apposizione del visto di conformità è la società consolidante.

L’Agenzia delle entrate precisa, infine, che l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti di importo superiore a 15 mila euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, comporta nei confronti del contribuente l’applicazione di una sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

Dando seguito ad un percorso avviato lo scorso anno su sollecitazione di Confindustria, volto al superamento dei problemi tecnici che bloccano o rallentano l'erogazione dei rimborsi dei crediti fiscali delle imprese, l'Agenzia delle entrate ha richiesto direttamente a circa 100.000 società di comunicare il proprio codice di conto corrente bancario o postale (codice IBAN) sul quale deve essere effettuato l'accredito.

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In attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147/2013 è stato emanato il 19 settembre 2014 il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di intesa con il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, che disciplina le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo ed introduce la Marca da Bollo Digitale.

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