Fisco e Tributi

La legge di stabilità 2015 ha esteso il meccanismo di assolvimento dell’Iva attraverso l’inversione contabile (c.d. reverse charge) ad ulteriori ambiti del settore edile, al settore energetico e ai bancali di legno recuperati.

In particolare dal 1° gennaio 2015 la disciplina dell’inversione contabile è divenuta applicabile:

- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi;
- ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alle direttive comunitarie, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

L’Agenzia delle Entrate, con apposita circolare, è ora intervenuta per fornire i primi chiarimenti applicativi relativi alle nuove ipotesi di reverse charge.

Reverse charge nell’ambito del settore edile e dei settori connessi
L’obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

-    servizi di pulizia;
-    demolizione;
-    installazione di impianti;
-    completamento.

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) e, inoltre, interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.
L’Agenzia precisa che per l’individuazione delle prestazioni in esame debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007.
Inoltre i soggetti passivi che rendono i servizi sopraindicati devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco.
Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni Ateco relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate all’Agenzia delle Entrate, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice Ateco.
Il sistema dell’inversione contabile si applica, inoltre, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

- dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Inoltre il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata.

Il reverse charge continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.

Con riferimento a tali attività (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento) era già obbligatorio, infatti, il regime del reverse charge nel caso di prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

Rimangono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

La disposizione è riferita alle prestazioni relative ad edifici e quindi sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).

Non rientrano, viceversa, nella nozione di edificio e vanno quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni effettuate ad esempio, su terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso.

Resta inteso che il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.

Servizi di pulizia negli edifici
Le prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici rientrano nel meccanismo dell’inversione contabile con l’unica condizione che tali prestazioni siano “relative ad edifici” (ad esempio, i servizi di pulizia resi da un’impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).
Per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia occorre fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella Ateco 2007:
81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici
Analogamente a quanto precisato per i servizi di pulizia, il riferimento alla classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche Ateco 2007 è utilizzabile anche per l’individuazione delle prestazioni di “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici” con riferimento alle seguenti voci:
Demolizione
43.11.00 - Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici
43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Completamento di edifici
43.31.00 - Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.
Rimangono escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice Ateco 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.
L’Agenzia delle Entrate nell’individuare l’ambito di applicazione del reverse charge fa riferimento alle attività rientranti nei codici Ateco sopraelencati che prevedono sia l’installazione che la manutenzione e riparazione degli impianti.
Anche se la circolare non affronta direttamente la problematica è quindi da ritenere che il rinvio diretto a tali codici determina l’applicazione del regime dell’inversione contabile anche ai servizi di manutenzione e riparazione.
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
Qualora, in relazione alla complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, risulti difficoltoso effettuare la scomposizione delle prestazioni soggette a reverse charge rispetto a quelle soggette al regime normale dovranno essere applicatele le regole ordinarie per l’importo complessivo del contratto.

Reverse charge nel settore energetico
Con riferimento al settore energetico, il meccanismo dell’inversione contabile deve essere applicato:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla normativa comunitaria e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi.
Restano escluse dal reverse charge , invece, le cessioni di GPL, poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.
L’estensione del reverse charge al settore energetico è una misura temporanea, applicabile non oltre il 31 dicembre 2018, e introdotta al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi Iva riscontrate nell’ambito del settore energetico.

CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO
Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dell’inversione contabile viene esteso alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
La condizione necessaria ai fini dell’applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
A tal fine, non è richiesta, come nel caso dei rottami, la condizione che i beni in questione siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione; nel caso in esame è infatti sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.
Pertanto il regime dell’inversione contabile è applicabile a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo, con la conseguenza che tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate a tale regime.

RAPPORTO TRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo del c.d. split payment, che consiste in una speciale modalità di versamento dell’IVA, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici espressamente individuati dalla norma medesima, per le ipotesi in cui questi ultimi non risultino essere debitori di imposta.
In particolare, mediante il meccanismo dello split payment l’ente pubblico cessionario/committente corrisponde al fornitore del bene o del servizio il corrispettivo pattuito al netto dell’Iva indicata in fattura, che deve essere versata all’Erario direttamente dall’ente.
La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l’ente pubblico sia debitore di imposta.
E’ il caso, ad esempio, di un ente pubblico che acquisti beni o servizi in qualità di soggetto passivo d’imposta. In tale ipotesi l’ente pubblico deve applicare il meccanismo del reverse charge.
Pertanto i servizi in esame resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica.

UTILIZZO DEL PLAFOND
Con riferimento alla disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che costituisce la regola prioritaria.
Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In considerazione della circostanza che la nuova disciplina dell’inversione contabile produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, l’Agenzia delle Entrate precisa che in ossequio anche ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente al 27 marzo 2015 (data di emanazione della circolare in commento).

Paolo Zappasodi - 0736 273217

Le disposizioni in materia di imposta municipale propria (Imu) prevedono che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dal costo di acquisto o di costruzione, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per specifici coefficienti annualmente stabiliti con apposito decreto.

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, con la risoluzione n. 3/DF pubblicata nel sito ha precisato che sarà approvato con apposito decreto ministeriale un unico modello di dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), valido per l'intero territorio nazionale.

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