C550/18 - SCADENZARIO FISCALE - GIUGNO 2018
Di seguito lo scadenzario fiscale relativo al mese di giugno 2018.
Di seguito lo scadenzario fiscale relativo al mese di giugno 2018.
In caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, se il “collaudo” che concretizza la fine lavori è avvenuto prima del 30 marzo 2018, il termine dei 90 giorni entro cui trasmettere i dati necessari all’Enea decorre, comunque, da quella data.
Presso i ns. uffici la circolare di Confindustria recante approfondimenti in materia fiscale del mese di aprile 2018.
La cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti dell’impresa che esegue i lavori agevolati, o di altri soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In ogni caso, è ammessa una sola cessione ulteriore a quella originaria.
Si allega la consueta circolare di Confindustria recante approfondimenti in materia fiscale del mese di marzo 2018.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 aprile 2018, con il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il calcolo dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l’anno 2018.
Il 16 aprile 2018 è stata pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane la nota n. 35900/RU del 28 marzo 2018 (a disposizione presso gli uffici di Confindustria Centro Adriatico) che fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo di distributori privati di gasolio ed in particolare in merito alle conseguenze della mancanza della prescritta autorizzazione comunale sulla fruibilità del rimborso delle accise.
Il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull’iperammortamento per chiarire quali siano i beni a cui applicare l’agevolazione.
La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell’iperammortamento non impedisce di accedere all’agevolazione, ma ne determina lo slittamento.